Art. 6.
(Commissione tecnica e modalità
di erogazione degli indennizzi).

      1. È demandata ad un'apposita commissione tecnica, di seguito denominata «commissione», nominata in termini paritetici in seno alla Commissione mista italo-libica integrata dal coordinatore del programma di cui al comma 6, la definizione di una proposta di regolamento recante le modalità di presentazione delle domande di indennizzo, la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza del diritto di indennizzo, nonché i tempi di versamento dello stesso agli aventi diritto.
      2. Alla commissione è demandato altresì il controllo di veridicità sui documenti comprovanti i fatti e le condizioni che danno diritto all'indennizzo ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, con giudizio finale e insindacabile, in caso di controversia interna alla commissione stessa, del coordinatore del programma di cui al comma 6 del presente articolo.
      3. Non sono ammessi ricorsi avverso le decisioni della commissione. La commissione per disciplinare i propri lavori può dotarsi di un proprio regolamento interno, compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa vigente.

 

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      4. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del programma, in conformità alla proposta di regolamento di cui al comma 1.
      5. Le domande di indennizzo devono essere presentate, nei termini indicati dall'articolo 5, alla commissione, che predispone gli strumenti organizzativi e informativi necessari a garantire la realizzazione del programma, nei territori italiano e libico.
      6. Con decreto del Ministro degli affari esteri è nominato il coordinatore del programma, scelto tra personalità con qualificata esperienza storica e accademica. Il coordinatore presiede e coordina la commissione e rappresenta il programma in tutte le sedi pubbliche e nelle occasioni ufficiali.
      7. La commissione valuta gli interventi di cui all'articolo 3 proponendo al Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e altri eventuali Ministri interessati, appositi schemi di regolamento per la relativa attuazione.
      8. La commissione è autorizzata a raccogliere informazioni da autorità, da altri enti pubblici o da imprese operanti in Italia e che hanno utilizzato lavoratori libici negli anni tra il 1911 e il 1943, necessarie per adempiere ai propri compiti, fatti salvi i diritti alla tutela della riservatezza garantiti dalla normativa vigente.
      9. Con decreto del Ministro degli affari esteri, il programma e la commissione si dotano di tutte le strutture necessarie a svolgere le funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza, nei territori italiano e libico.
      10. Il programma può altresì avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, nonché del personale impiegato presso le sedi italiane consolari e di ambasciata.
      11. Una parte delle risorse di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento delle risorse complessive, è destinata alle strutture del programma, nonché alle iniziative di cui al comma 5 del presente articolo.
 

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